Libretto d’impianto o Centrale in base al DPR 412/93
Dal 1° Agosto 1994, in base al DPR 412/93, tutti gli impianti termici, ovvero gli impianti di riscaldamento e di produzione centralizzata di acqua calda (vecchi e nuovi), devono essere dotati di un “Libretto di impianto” (se di potenza non superiore a 35 kW) o di un “Libretto di Centrale” (se di potenza superiore a 35 kW).
Il Libretto di impianto/di centrale dovrà essere debitamente compilato e firmato dal responsabile di impianto (cioè dall’occupante o dal Terzo Responsabile delegato), ed aggiornato annualmente con le varie operazioni di manutenzione periodica e/o straordinaria. Il responsabile di impianto dovrà conservare gli ultimi “Rapporti di Controllo e Manutenzione” e i risultati dell’ultima verifica di rendimento (“prova fumi” o analisi di combustione).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Scarica il “D.P.R. 412/93 aggiornato” (331 KB) e la “Tabella Allegato A” (469 KB)
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.”
Pubblicato su: S.O. n. 96 a G.U. n. 242, 14/10/1993
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Progettazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici