CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEL COMUNE DI SALERNO
ISPEZIONE E CONTROLLO PERIODICO SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI SALERNO
UNI 8065:2019 Lavaggio dell’impianto in breve
Dal 18 Luglio 2019 è entrata in vigore la nuova norma UNI 8065: “Trattamento dell’acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari e termici”.
La nuova norma UNI 8065 2019 precisa che il lavaggio è obbligatorio in occasione di ogni modifica sull’impianto, come la sostituzione della caldaia; un lavoro indispensabile per evitare di danneggiare i nuovi scambiatori, spesso con passaggi acqua molto più stretti dei vecchi modelli, che faceva già parte
delle condizioni di garanzia della maggior parte dei produttori. Inoltre, i limiti per i vari metalli presenti nell’impianto sono chiaramente fissati, mentre nella versione precedente si parlava genericamente di “acqua pulita” e “limpida”, pertanto se l’acqua non corrisponde ai parametri prescritti sarà comunque necessario un lavaggio.
La nuova norma UNI 8065 2019 precisa che il lavaggio è obbligatorio in occasione di ogni modifica sull’impianto, come la sostituzione della caldaia; un lavoro indispensabile per evitare di danneggiare i nuovi scambiatori, spesso con passaggi acqua molto più stretti dei vecchi modelli, che faceva già parte delle condizioni di garanzia della maggior parte dei produttori. Inoltre, i limiti per i vari metalli presenti nell’impianto sono chiaramente fissati, mentre nella versione precedente si parlava genericamente di “acqua pulita” e “limpida”, pertanto se l’acqua non corrisponde ai parametri prescritti sarà comunque necessario un lavaggio.
Essendo una norma UNI non è obbligatoria ma esistono decreti come il DM 26 giugno 2015, che la prendono come riferimento rendondola cogente.
La modifiche sostanziali sono:
- Obbligo di installare un filtro di sicurezza all’ingresso del circuito di riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria.
- Obbligo di istallare un filtro defangatore sul ritorno del circuito di climatizzazione.
- Obbligo di effettuare il lavaggio dell’impianto di climatizzazione ad ogni modifica dello stesso (es. sostituzione generatore di calore).
- Obbligo di effettuare sempre un condizionamento chimico.
- Per impianti con potenzialità maggiore di 100 kW è obbligatorio l’installazione di un addolcitore per portare la durezza tra i 5 e i 15°f.
- Vengono estesi i controlli periodici sull’acqua d’impianto
Utilizzo Bombole GAS GPL, Ecco cosa Dice la Normativa Vigente
L’utilizzo di GPL in bombole ad uso domestico, anche nelle zone già raggiunte dalla metanizzazione, è ancora molto diffuso in ambienti condominiali quale fornitura di gas da cucina per la cottura dei cibi, per il riscaldamento e per produrre acqua sanitaria. L’errato utilizzo delle bombole e/o la cattiva manutenzione degli impianti alimentati dalle stesse è una delle prime cause di incidenti in casa ed è quindi opportuno, per ridurre al minimo i rischi, prestare molta attenzione e seguire le norme di riferimento.
Gli impianti a gas ad uso domestico e similare devono essere realizzati in conformità della norma UNI 7131/1999 che in particolare fissa i criteri per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL (Gas Petrolio Liquefatto) con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione. La citata norma UNI, che si applica alla prima installazione ed alla sostituzione di “bidoni” di GPL singoli o fra loro collegati aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg, offre precise indicazioni per una corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.
DOVE COLLOCARE LE BOMBOLE GPL? LONTANE DA FONTI DI CALORE, IN LOCALI AERATI e MAI IN SEMINTERRATI E/O CANTINE
Le bombole di GPL non devono essere installate a livello più basso del suolo ovvero in vani sotto il livello stradale quali garage, seminterrati e cantine. Il GPL è più pesante dell’aria e tende pertanto ad andare verso il basso. In caso di fughe si accumula, formando una piscina invisibile di gas infiammante ed esplosivo. Le bombole devono essere protette dal calore e dal sole e vanno posizionate in un locale areato per favorire il ricambio d’aria. In un vano con meno di 20 m³ di volume può essere installata una sola bombola di 15 kg al massimo, in un vano fra 20 m³ e 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 30 kg complessivi mentre nei vani oltre 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 40 kg complessivi.
La bombola non deve essere piena. La bombola di GPL deve essere riempita fino al 80% del volume e non oltre. La restante parte è costituita da vapore. Una bombola riempita completamente rischia di scoppiare o di allentare la tenuta della valvola. Per verificare la buona tenuta della valvola posta sulla bombola usate un po’ di acqua saponata. In questo modo potete rilevare eventuali fughe di gas dalla bombola Non rovesciare o inclinare la bombola. Deve restare sempre verticale con il rubinetto posto in alto. Se rovesciata il gas liquido potrebbe entrare a contatto con la valvola. Chiudere il rubinetto quando si sostituisce la bombola. La sostituzione della bombola a gas deve avvenire sempre con il rubinetto della bombola chiuso, anche se la bombola che state cambiando sembra vuota. Bombole inutilizzate, semivuote o apparentemente vuote non possono essere lasciate all’interno di appartamenti, né nei garage, e nemmeno negli sgabuzzini. Riconsegnare sempre la bombola vuota al rivenditore da cui si acquista la bombola nuova. Non abbandonare mai la bombola vuota tra i rifiuti. Non ricaricare la bombola in “fai da te” in quanto è estremamente pericoloso. Solo gli stabilimenti autorizzati possono riempire le bombole a gas GPL in piena sicurezza.
Al minimo sospetto di perdita o fuga di gas evitare di accendere la luce o di provocare scintille. Aprire le finestre e le porte per areare i locali. Chiudere il rubinetto della bombola. In caso di bisogno evitare di chieder
e aiuto a persone non esperte, poche semplici distrazioni possono causare l’esplosione in caso di presenza di risacche di gas. E’ sempre meglio chiamare i Vigili del Fuoco.
Alcune semplici regole in sintesi:
LA REGOLA DELL’AMBIENTE GIUSTO
A proposito di bombole di gas GPL, la prima regola di sicurezza riguarda l’ambiente in cui vanno installate. È sicura l’installazione all’aperto e anche quella all’interno di un locale, purché non sia la camera da letto, il bagno. Da evitare anche gli altri spazi dedicati ai servizi igienici, i box, le autorimesse e tutti gli ambienti assimilabili.
LA REGOLA DELLA COLLOCAZIONE
Più che come una regola, questa suona come un’indicazione tassativa. La bombola non deve essere collocata a livello più basso del suolo, cioè parzialmente interrata. Inoltre, non va posta “in prossimità di aperture comunicanti con locali posti a livello inferiore”. E nemmeno in ambienti senza, o con scarsa, aerazione.
LA REGOLA DELLA DIMENSIONE DEI LOCALI E DELLE BOMBOLE DI GAS GPL
Quando si parla di bombole a gas GPL e di sicurezza, la grandezza è un parametro fondamentale. Si intende la grandezza dei locali in relazione alla capacità delle bombole. Queste le norme da rispettare:
- L’installazione di bombole è esclusa in locali di cubatura fino a 10 m3.
- Una sola bombola di 15 kg max nei locali grandi tra i 10 m3 e i 20 m3.
- Fino a 2 bombole di gas GPL per una capacità di 20 kg max nei locali grandi tra i 20 m3 e i 50 m3.
- 2 bombole per una capacità complessiva di 30 kg max nei locali grandi più di 50 m3.
Attenzione: in ogni caso la capacità complessiva delle bombole presenti in un’abitazione non può superare i 40 kg.
LA REGOLA DELLA POSIZIONE
Come posizionare le bombole di gas GPL in sicurezza? Semplice:
- Sempre in verticale con rubinetto/valvola in alto.
- Mai capovolta o inclinata o comunque in equilibrio instabile.
LA REGOLA DEL TUBO FLESSIBILE
Il tubo flessibile è un elemento di raccordo che richiede la dovuta attenzione. Innanzitutto, non deve mai essere esposto a fonti di calore. Come le stesse bombole di gas GPL, ovviamente. Poi, deve avere una lunghezza massima di 1,5 m e deve essere di tipo adatto per GPL, marcato UNI 7140. Inoltre, non deve presentare strozzature e stiramenti e “va fissato al porta-gomma con fascetta di sicurezza”. Infine, va sostituito entro la data stampigliata sulla sua superficie e va controllato periodicamente.
LA REGOLA DELLA SOSTITUZIONE
La sostituzione delle bombole di gas GPL deve rispettare queste condizioni:
- L’assenza di fiamme, braci e/o apparecchi elettrici in funzione.
- La chiusura preventiva del rubinetto della bombola piena e di quella da sostituire. Ciò non vale per le bombole con valvola automatica.
- La prova degli allacciamenti con acqua saponata, da non fare con una fiamma (es. un accendino). Questa prova segue la sostituzione della vecchia bombol e precede la prima accensione della nuova.
- Il cambio della guarnizione fra il rubinetto e il regolatore: va fatta ad ogni sostituzione. Per le bombole di gas GPL con valvola deve esserne verificata la presenza
LA REGOLA DEL FLESSIBILE D’ACCIAIO
Il flessibile di acciaio va usato quando le bombole di gas GPL sono collegate ad apparecchi fissi e ad incasso. Anche questa fa parte delle regole di sicurezza.
Normativa Canne Fumarie e Scarico a Parete
Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“, ha nuovamente modificato l’Art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).
Ricordiamo che il DPR 412/93 era già stato modificato abbastanza di recente dalla legge 3 Agosto 2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale“, ed ancora prima dal c.d. “Decreto Sviluppo” del Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.
Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina la parte d’interesse del testo aggiornato dell’Art. 5, comma 9 e seguenti, del DPR 412/93 come modificato dall’Art. 14 del citato DLGS 102/14 rimandando naturalmente al testo originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni applicazione pratica.
Lo scarico a parete Oggi, In sintesi:
- Prima del 18/12/2012
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione e secondo i regolamenti locali - Dopo il 18/12/2012 – Legge 221/2012
Scarico a parete consentito soltanto con caldaie a condensazione - Dopo il 31/08/2013 – Legge 90/2013
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx o caldaie a condensazione - Dopo il 19/07/2014 – Dlgs 102/2014
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx classe 5, caldaie a condensazione o caldaie convenzionali a camera stagna aventi rendimento maggiore di 90 +2 log Pn se compatibili con la Direttiva Europea 2005/32/CE (normativa Ecodesign, pienamente in vigore dal 25 Settembre 2015)
In pratica:
- A partire dal 31 Agosto 2013 per tutti i nuovi impianti termici è obbligatoria la presenza di una canna fumaria con scarico dei fumi oltre il colmo del tetto sia nel caso di costruzioni monofamiliari che di edifici plurifamiliari (es. condomini) salvo le deroghe previste all”Art. 5, comma 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 riportate in questa pagina.
- Si ricorda che dopo il 31 Agosto 2013 il distacco da un impianto termico centralizzato è sempre considerato una nuova installazione e non una sostituzione di impianto preesistente e pertanto è sempre obbligatorio lo scarico in canna fumaria fiano al tetto.
- Si fa presente infine che l’installazione di caldaie convenzionali a camera aperta (classe B1) è possibile soltanto se si disponga di una canne collettive ramificate (CCR) per lo scarico fumi come per esempio in condomini o costruzioni plurifamiliari.
Manutenzione Caldaia e Controlli per Essere in Regola con le Normative Vigenti
Caldaia: quali controlli fare?
Esistono due tipi di controlli sulla caldaia e sono ben diversi tra loro: per prima cosa c’è la revisione dell’impianto, che riguarda la manutenzione ordinaria dei suoi componenti e la pulizia periodica; poi c’è anche il bollino blu (in alcune regioni) e l’autocertificazione dell’impianto termico (come nella provincia di Salerno) che riguarda l’efficienza energetica e prende in esame i fumi di scarico. In pratica è la stessa differenza che passa tra il controllo meccanico di un’autovettura e quello sulle emissioni dalla marmitta.
Caldaia: i controlli sono obbligatori?
Si: entrambi i tipi di controllo sono obbligatori per legge, ma essendo ben diversi tra loro hanno anche una differente periodicità e frequenza; l’importante è non confondere le due cose, come vedremo tra poco.
Caldaia: chi fa i controlli?
La caldaia deve essere installata da un installatore abilitato, e manutenuta sempre, da un tecnico abilitato. Le operazioni che svolge dovranno essere annotate a sua cura su un rapporto che andrà riportato nelle apposite schede del libretto caldaia che dovrai conservare con cura. È la carta d’identità dell’impianto installato e registra tutte le modifiche e i controlli svolti nel tempo; è anche il documento che prova di averli effettuati con regolarità. Per sapere di più su cosa contiene, leggi “libretto caldaia: istruzioni per l’uso”.
Caldaia: chi è responsabile della revisione?
Sia la manutenzione della caldaia sia il bollino blu o autocertificazione spettano al proprietario dell’appartamento, ma, se l’immobile è stato dato in affitto, deve occuparsene l’inquilino e sostenere anche la relativa spesa. Il contratto di locazione potrebbe prevedere, però, di ripartire gli oneri diversamente.
Caldaia: cos’è la revisione?
Per evitare equivoci chiariamo che quella che chiamiamo revisione è la manutenzione ordinaria e periodica della caldaia da un punto di vista dell’efficienza tecnica e della sicurezza. Il cosiddetto bollino blu o autocertificazione riguarda un aspetto diverso, quello dell’efficienza energetica ed esamina il controllo dei fumi e altri aspetti inerenti alle normative vigenti di legge.
Sono quindi due cose molto diverse: se le emissioni della caldaia sono “sporche” potrebbe esserci un difetto del bruciatore o della combustione, ma potrebbero essere anche nella norma e nonostante ciò la caldaia potrebbe avere dei seri problemi. La caldaia deve quindi essere sottoposta da parte di un tecnico specializzato ed autorizzato ad un esame periodico in tutte le sue componenti, non solo nella parte relativa ai gas di scarico. Per questo la legge richiede l’obbligatorietà di entrambi ed anzi, come vedremo ora, la maggior frequenza della revisione tecnica rispetto a quella energetica.
Caldaia: la revisione è periodica?
Si ma occorre distinguere – come ti abbiamo anticipato – tra i controlli di manutenzione e i controlli dei fumi. Per i primi, cioè la revisione vera e propria, la periodicità dipende dal tipo di impianto ed è indicata nel manuale di installazione; se non c’è, bisogna fare riferimento alle istruzioni del produttore. Di solito e per la maggior parte delle caldaie in uso negli appartamenti domestici va fatta una volta all’anno, ma potrebbe anche essere biennale per gli impianti più moderni ed automatizzati.
Il bollino blu o autocertificazione sulle emissioni invece va controllato generalmente ogni due anni per le normali caldaie, ma la scadenza dipende anche dalla potenza della caldaia, espressa in Kw, e dal tipo di combustibile utilizzato.
Così anche in questo caso le scadenze stabilite cambiano in base al tipo di impianto: quelli a gas, metano o gpl, vanno controllati ogni quattro anni, ma alcuni modelli potrebbero richiedere scadenze più brevi, talvolta anche annuali (ad esempio per gli impianti con potenza superiore a 100 kW e che usano combustibile liquido o solido anziché i gas). Anche qui bisogna fare riferimento alle indicazioni dell’installatore o del produttore.
Caldaia: cosa controlla la revisione?
Non si tratta – è bene ribadirlo – dell’efficienza energetica ma del controllo sul regolare funzionamento dell’apparecchio in tutte le sue parti, che potrebbero richiedere interventi: come la pulizia del bruciatore, la sostituzione di tubi, valvole o guarnizioni, la riprogrammazione della centralina, ecc. È la stessa differenza che passa tra il portare l’auto dal meccanico per tenerla efficienza e sicura, sottoponendola ai tagliandi ed alle altre manutenzioni programmate e consigliate dalla casa produttrice, ed il sottoporla periodicamente alla revisione obbligatoria, senza la quale per legge non può circolare anche se fosse in perfetto ordine.
Caldaia: le scadenze sono uguali in tutta Italia?
Non sempre: la normativa nazionale può essere derogata o integrata dalle Regioni e Province Autonome, ed anche dai Comuni con numero di abitanti superiore ai 40 mila, che hanno facoltà di stabilire propri regolamenti in materia. Così alcuni Enti territoriali stabiliscono proprie regole, che vanno rispettate per tutti gli impianti che si trovano nel loro ambito.
Per sapere nello specifico quali sono queste eventuali norme specifiche, occorre rivolgersi allo Sportello Energia che fornirà le informazioni necessarie; se non conosci il recapito o il numero di telefono, puoi informarti presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) che ti fornirà le indicazioni necessarie ed eventualmente ti metterà in contatto con l’incaricato responsabile del settore.
Caldaia: quali rischi senza revisione? A parte gli ovvi rischi in termini di sicurezza e di economicità (una caldaia non revisionata, e dunque non manutenuta regolarmente, consuma di più) ci sono delle multe per l’omessa revisione periodica: si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3mila euro. Ci sono anche altre sanzioni in caso di mancanza del libretto caldaia o per impianti non conformi.
Il Libretto di impianto
Libretto impianto: com’è fatto?
Proprio per questo motivo, più che di libretto caldaia, è più corretto parlare di libretto d’impianto: è lo stesso per tutti i tipi di impianti, compresi quelli ad energia rinnovabile, come pannelli solari e pompe di calore, e sostituisce tutti quelli precedenti. Nessuna distinzione, quindi, in base alla potenza e alle caratteristiche.
Si compone di diverse schede, da compilare in base alle caratteristiche dell’impianto presente nell’abitazione. Se nello stesso edificio sono presenti più sistemi, occorre compilare tanti libretti quanto sono gli impianti presenti.
Libretto impianto: quando compilarlo?
Per quanto riguarda il momento in cui si deve procedere alla compilazione, occorre distinguere due ipotesi:
- se possediamo un impianto vecchio, è l’inquilino o il proprietario di casa a dover contattare un tecnico che si occuperà della corretta compilazione del documento;
- se l’impianto di riscaldamento è di nuova generazione, la questione è più veloce, dato che della compilazione e del rilascio del nuovo libretto d’impianto si occuperà il tecnico al termine dell’installazione.
In entrambi i casi, i dati dei singoli impianti saranno trasmessi alle autorità competenti. La compilazione potrà avvenire su formato cartaceo o digitale.
Libretto impianto: come funzionano i controlli?
Sono le Regioni a stabilire le tempistiche da rispettare per i controlli degli impianti: di norma, dovranno essere effettuati ogni due-quattro anni.
Nel momento in cui arriva il tecnico preposto, è bene sapere quale documentazione ci verrà richiesta. La legge prevede che tutti gli impianti di climatizzazione devono possedere due certificazioni distinte:
- il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e
- il rapporto di efficienza energetica (per gli apparecchi di climatizzazione invernale con una potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e quelli estivi superiori a 12 Kw): si tratta di una scheda che attesta l’efficienza dell’impianto e che deve essere compilata, ogniqualvolta si esegue la manutenzione, a cura del tecnico che se ne occupa. Sempre il tecnico deve allegarne una copia cartacea al libretto di impianto e trasmetterlo al catasto regionale degli impianti termici per la climatizzazione per via telematica entro 30 giorni dalla data del rilascio.
Il possesso di questi due documenti è obbligatorio solo se nella stessa casa ci sono due impianti diversi: ad esempio, un impianto di riscaldamento e un condizionatore.
Se, oltre all’impianto di riscaldamento, sono presenti stufe, caminetti o qualsiasi cosa sia assimilabile ad un impianto termico vero e proprio, bisognerà esibire, in caso di controlli, solo un libretto di impianto specifico per questi apparecchi.
Libretto impianto: quanto costano i controlli?
Il prezzo medio di un controllo che rispetti la nuova normativa si varia da Regione a Regione e dal territorio di appartenenza. A pagare sarà chi risiede nell’abitazione, proprietario o inquilino che sia, mentre chi è in affitto dovrà sostenere soltanto le spese ordinarie: quelle per interventi di natura straordinaria sono a carico del proprietario.
Libretto impianto: cosa si rischia se manca?
Sottoporre gli impianti di climatizzazione ai dovuti controlli è fondamentale, non solo per tutelarsi da multe in caso di controlli, ma anche per verificare i consumi energetici, riducendo – così – i costi delle bollette del riscaldamento.
Non avere il documento di cui parliamo è davvero molto rischioso: si può andare incontro a sanzioni da 500 euro fino ad un massimo di 6.000 euro. Non è immune neppure l’installatore nel caso di attestazioni errate o incomplete, con sanzioni che si aggirano tra i 1.000 e i 6.000 euro.
La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:
– LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
– RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.
I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.
Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.
ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.
Cos’è un impianto termico?
Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Quando serve?
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:
– libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
– rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Chi è il responsabile?
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:
– al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
– alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
– agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
– al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
– il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
Quali sono le sanzioni?
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Riferimenti normativi principali:
Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013
Per impianti termici installati ex novo e a sostituzione della caldaia esistente, a partire dal 1 settembre 2013 – in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.
Le deroghe previste solo per:
sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati;di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni (Caldaie a Condensazione).
La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 stabilisce che:
“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificioalla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:
- l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari“);
- prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
- lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE
CHI RIGUARDA: Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di condizionamento d’aria e/o pompe di calore di cui al Reg. CE n° 2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell’ozono atmosferico) in quantità superiore ai 3 kg.
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale. Legge 10/91
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (aggiornata con le modifiche apportate dal DLgs 192/05)
Scarica la “Legge 10/91” (244 Kb)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Pubblicata su: S.O. n. 6 a G.U. n. 13, 16/01/91
Riguardante: Risparmio energetico