La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:
– LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
– RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.
I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.
Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.
ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.
Cos’è un impianto termico?
Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Quando serve?
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:
– libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
– rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Chi è il responsabile?
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:
– al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
– alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
– agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
– al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
– il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
Quali sono le sanzioni?
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Riferimenti normativi principali: