Normativa Canne Fumarie e Scarico a Parete
Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“, ha nuovamente modificato l’Art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).
Ricordiamo che il DPR 412/93 era già stato modificato abbastanza di recente dalla legge 3 Agosto 2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale“, ed ancora prima dal c.d. “Decreto Sviluppo” del Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.
Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina la parte d’interesse del testo aggiornato dell’Art. 5, comma 9 e seguenti, del DPR 412/93 come modificato dall’Art. 14 del citato DLGS 102/14 rimandando naturalmente al testo originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni applicazione pratica.
Lo scarico a parete Oggi, In sintesi:
- Prima del 18/12/2012
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione e secondo i regolamenti locali - Dopo il 18/12/2012 – Legge 221/2012
Scarico a parete consentito soltanto con caldaie a condensazione - Dopo il 31/08/2013 – Legge 90/2013
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx o caldaie a condensazione - Dopo il 19/07/2014 – Dlgs 102/2014
Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx classe 5, caldaie a condensazione o caldaie convenzionali a camera stagna aventi rendimento maggiore di 90 +2 log Pn se compatibili con la Direttiva Europea 2005/32/CE (normativa Ecodesign, pienamente in vigore dal 25 Settembre 2015)
In pratica:
- A partire dal 31 Agosto 2013 per tutti i nuovi impianti termici è obbligatoria la presenza di una canna fumaria con scarico dei fumi oltre il colmo del tetto sia nel caso di costruzioni monofamiliari che di edifici plurifamiliari (es. condomini) salvo le deroghe previste all”Art. 5, comma 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 riportate in questa pagina.
- Si ricorda che dopo il 31 Agosto 2013 il distacco da un impianto termico centralizzato è sempre considerato una nuova installazione e non una sostituzione di impianto preesistente e pertanto è sempre obbligatorio lo scarico in canna fumaria fiano al tetto.
- Si fa presente infine che l’installazione di caldaie convenzionali a camera aperta (classe B1) è possibile soltanto se si disponga di una canne collettive ramificate (CCR) per lo scarico fumi come per esempio in condomini o costruzioni plurifamiliari.