Proroga all’avvio dell’operatività del Registro FGAS
L’avvio dell’operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni.
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Come è noto, in data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS di cui Dpr. n° 43/2012. Lo stesso recepisce il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti, tra cui i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di Istallazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero in ambito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti.
FORMAZIONE
La formazione non si deve intendere come attività obbligatoria per poter accedere alla sessione di esame, ma come percorso facoltativo. Le attività didattiche si prefiggono, come obiettivo, di fornire ai partecipanti, i contenuti didattici (se non già in possesso dei candidati) secondo i requisiti minimi, relativi alle competenze e alle conoscenze che saranno oggetto di valutazione durante le sessioni d’esame. Il percorso formativo è suddiviso in attività teoriche e pratiche. Le medesime attività saranno svolte da ITEC in conformità agli standard di qualità del marchio blue TÜV By TÜV Thüringen. A conclusione del corso in modo efficace, i partecipanti saranno in possesso delle conoscenze necessarie definite dal Reg. (UE) 303/2008. Qualora ITEC svolga attività di formazione nessuno dei formatori sarà coinvolto nelle attività di esame e ciò sarà dichiarato per iscritto.
SI RICORDA CHE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE – REGISTRO GAS FLUORURATI www.fgas.it
TUTTI GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI, POSSONO ESSERE ASSOLTI IN SEDE PREVIO APPUNTAMENTO, PER INFO CHIAMARE AL NUMERO 089385068
DATE e Costi dei corsi:
Salerno 18/19 Aprile 2013 presso la nostra sede
SCHEDA d’Iscrizione Attivita FGAS_Salerno-18-19_Aprile
CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011
Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.
Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici
(Legge n.10 del 09/01/91 – DPR n.412 del 26/08/93 – D.Lgs. n.192 del 19/08/05 – D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)
La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.
Impianti termici da autodichiarare: quali sono?
Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.
Responsabile dell’impianto: chi è?
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Obblighi del responsabile dell’impianto
L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:
◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);
◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;
◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.
Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?
La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).
Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?
Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:
- effettuare manutenzione all’impianto;
- pagare il contributo con bollettino;
- spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..
Pagamento della tariffa: come fare?
A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A
Autodichiarazione: quando farla?
Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.
Controllo dell’ente
La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.
Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione
Minore di 35 kW € 16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00
Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00
Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00
Attenzione:
Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B
Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio
Minore di 35 kW € 80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00
Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00