CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del responsabile dell’impianto

L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:

◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);

◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;

◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.

Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?

La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).

Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?

Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:

  1. effettuare manutenzione all’impianto;
  2. pagare il contributo con bollettino;
  3. spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..

Pagamento della tariffa: come fare?

A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A

Autodichiarazione: quando farla?

Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.

Controllo dell’ente

La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.

Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione

Minore di 35 kW € 16,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00

Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00

Attenzione:

Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Minore di 35 kW € 80,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00

Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00

Scarica il file del Regolamento

PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Servizio di Richiesta Intervento via WEB

La Multitherm mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare una richiesta di Assistenza Tecnica non solo con il consueto metodo telefonico, ma anche utilizzando il form on-line.

Queste le modalità:

compilare il FORM di Richiesta intervento via WEB in tutte le sue parti e il nostro personale vi contatterà per stabilire un appuntamento. Si raccomanda la compilazione completa, inserendo il modello e il difetto riscontrato della Caldaia o del Condizionatore.

Il Servizio sarà attivo H 24 7 giorni su 7. Mettendo a disposizione dell’utente e dell’installatore un metodo in più per effettare una richiesta di intervento, velocizzando il flusso della richiesta. Infatti con questo metodo, il nostro sistema informativo, controllerà se i dati sono già presenti nel nostro sistema inviando all’operatore addetto alla gestione delle assistenze un quadro completo della richiesta inoltrata.

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Riapertura Pausa Estiva

La Multitherm di Picciuolo, avverte la spett. le clientela che gli uffici e il servizio tecnico riprendono servizio dopo la pausa estiva da lunedì 31 Agosto 2009.

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale. Legge 10/91

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (aggiornata con le modifiche apportate dal DLgs 192/05)

Scarica la “Legge 10/91” (244 Kb)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Pubblicata su: S.O. n. 6 a G.U. n. 13, 16/01/91
Riguardante: Risparmio energetico

Aggiornamenti agli allegati F e G. Decreto Ministeriale 17 Marzo 2003

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003

scarica il “D.M. 17 marzo 2003” (13 KB) e gli “allegati I” (1.236 KB) e “II” (926 KB)
“Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
Emanato da: Ministero delle Attività Produttive
Pubblicato su: S.O. n. 60 a G.U. n. 86, 12/04/2003
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Esercizio degli impianti termici – Libretti di Impianto/Centrale (DPR412/93).

Modifiche ed integrazioni al regolamento. Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005

Deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05scarica il “Del. 192/05 ” (145 Kb)
“Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04”.
Emanata da: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Pubblicata su: G.U. n. 234, 07/10/2005
Riguardante: Sicurezza degli impianti gas – Accertamenti e verifiche

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Continua la lettura… Scarica il Testo completo della legge

Legge 7 agosto 1997 n. 266 Interventi urgenti per l’economia.

Legge 7 agosto 1997, n. 266 scarica la “Legge 266_1997” (104 KB)
“Interventi urgenti per l’economia.”
Pubblicata su: G.U. n. 186, 11/08/1997
Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti – Proroga di termini