Manutenzione Caldaia e Controlli per Essere in Regola con le Normative Vigenti
Caldaia: quali controlli fare?
Esistono due tipi di controlli sulla caldaia e sono ben diversi tra loro: per prima cosa c’è la revisione dell’impianto, che riguarda la manutenzione ordinaria dei suoi componenti e la pulizia periodica; poi c’è anche il bollino blu (in alcune regioni) e l’autocertificazione dell’impianto termico (come nella provincia di Salerno) che riguarda l’efficienza energetica e prende in esame i fumi di scarico. In pratica è la stessa differenza che passa tra il controllo meccanico di un’autovettura e quello sulle emissioni dalla marmitta.
Caldaia: i controlli sono obbligatori?
Si: entrambi i tipi di controllo sono obbligatori per legge, ma essendo ben diversi tra loro hanno anche una differente periodicità e frequenza; l’importante è non confondere le due cose, come vedremo tra poco.
Caldaia: chi fa i controlli?
La caldaia deve essere installata da un installatore abilitato, e manutenuta sempre, da un tecnico abilitato. Le operazioni che svolge dovranno essere annotate a sua cura su un rapporto che andrà riportato nelle apposite schede del libretto caldaia che dovrai conservare con cura. È la carta d’identità dell’impianto installato e registra tutte le modifiche e i controlli svolti nel tempo; è anche il documento che prova di averli effettuati con regolarità. Per sapere di più su cosa contiene, leggi “libretto caldaia: istruzioni per l’uso”.
Caldaia: chi è responsabile della revisione?
Sia la manutenzione della caldaia sia il bollino blu o autocertificazione spettano al proprietario dell’appartamento, ma, se l’immobile è stato dato in affitto, deve occuparsene l’inquilino e sostenere anche la relativa spesa. Il contratto di locazione potrebbe prevedere, però, di ripartire gli oneri diversamente.
Caldaia: cos’è la revisione?
Per evitare equivoci chiariamo che quella che chiamiamo revisione è la manutenzione ordinaria e periodica della caldaia da un punto di vista dell’efficienza tecnica e della sicurezza. Il cosiddetto bollino blu o autocertificazione riguarda un aspetto diverso, quello dell’efficienza energetica ed esamina il controllo dei fumi e altri aspetti inerenti alle normative vigenti di legge.
Sono quindi due cose molto diverse: se le emissioni della caldaia sono “sporche” potrebbe esserci un difetto del bruciatore o della combustione, ma potrebbero essere anche nella norma e nonostante ciò la caldaia potrebbe avere dei seri problemi. La caldaia deve quindi essere sottoposta da parte di un tecnico specializzato ed autorizzato ad un esame periodico in tutte le sue componenti, non solo nella parte relativa ai gas di scarico. Per questo la legge richiede l’obbligatorietà di entrambi ed anzi, come vedremo ora, la maggior frequenza della revisione tecnica rispetto a quella energetica.
Caldaia: la revisione è periodica?
Si ma occorre distinguere – come ti abbiamo anticipato – tra i controlli di manutenzione e i controlli dei fumi. Per i primi, cioè la revisione vera e propria, la periodicità dipende dal tipo di impianto ed è indicata nel manuale di installazione; se non c’è, bisogna fare riferimento alle istruzioni del produttore. Di solito e per la maggior parte delle caldaie in uso negli appartamenti domestici va fatta una volta all’anno, ma potrebbe anche essere biennale per gli impianti più moderni ed automatizzati.
Il bollino blu o autocertificazione sulle emissioni invece va controllato generalmente ogni due anni per le normali caldaie, ma la scadenza dipende anche dalla potenza della caldaia, espressa in Kw, e dal tipo di combustibile utilizzato.
Così anche in questo caso le scadenze stabilite cambiano in base al tipo di impianto: quelli a gas, metano o gpl, vanno controllati ogni quattro anni, ma alcuni modelli potrebbero richiedere scadenze più brevi, talvolta anche annuali (ad esempio per gli impianti con potenza superiore a 100 kW e che usano combustibile liquido o solido anziché i gas). Anche qui bisogna fare riferimento alle indicazioni dell’installatore o del produttore.
Caldaia: cosa controlla la revisione?
Non si tratta – è bene ribadirlo – dell’efficienza energetica ma del controllo sul regolare funzionamento dell’apparecchio in tutte le sue parti, che potrebbero richiedere interventi: come la pulizia del bruciatore, la sostituzione di tubi, valvole o guarnizioni, la riprogrammazione della centralina, ecc. È la stessa differenza che passa tra il portare l’auto dal meccanico per tenerla efficienza e sicura, sottoponendola ai tagliandi ed alle altre manutenzioni programmate e consigliate dalla casa produttrice, ed il sottoporla periodicamente alla revisione obbligatoria, senza la quale per legge non può circolare anche se fosse in perfetto ordine.
Caldaia: le scadenze sono uguali in tutta Italia?
Non sempre: la normativa nazionale può essere derogata o integrata dalle Regioni e Province Autonome, ed anche dai Comuni con numero di abitanti superiore ai 40 mila, che hanno facoltà di stabilire propri regolamenti in materia. Così alcuni Enti territoriali stabiliscono proprie regole, che vanno rispettate per tutti gli impianti che si trovano nel loro ambito.
Per sapere nello specifico quali sono queste eventuali norme specifiche, occorre rivolgersi allo Sportello Energia che fornirà le informazioni necessarie; se non conosci il recapito o il numero di telefono, puoi informarti presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) che ti fornirà le indicazioni necessarie ed eventualmente ti metterà in contatto con l’incaricato responsabile del settore.
Caldaia: quali rischi senza revisione? A parte gli ovvi rischi in termini di sicurezza e di economicità (una caldaia non revisionata, e dunque non manutenuta regolarmente, consuma di più) ci sono delle multe per l’omessa revisione periodica: si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3mila euro. Ci sono anche altre sanzioni in caso di mancanza del libretto caldaia o per impianti non conformi.
La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:
– LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
– RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.
I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.
Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.
ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.
Cos’è un impianto termico?
Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Quando serve?
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:
– libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
– rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Chi è il responsabile?
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:
– al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
– alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
– agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
– al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
– il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
Quali sono le sanzioni?
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
Riferimenti normativi principali:
Offerta Contratto di Manutenzione
SEMPREINREGOLA < 35Kw contratto di manutenzione caldaia
- RILASCIO ALLEGATO G
- MANUTENZIONE ORDINARIA
- COMPILAZIONE LIBRETTO DI IMPIANTO
- PROVA ANALISI COMBUSTIONE cadenza biennale
- ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MANODOPERA
- ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO DI CHIAMATA
- RIDUZIONE DEL 50% SUL PREZZO DEL LAVAGGIO CHIMICO SCAMBIATORE
Il contratto di manutenzione SEMPREINREGOLA ha una durata di 24 mesi dalla data di stipula, con pagamento annuale, canone annuale previsto dal secondo anno euro 85,00 € . Tutti i prezzi sono iva incl.
CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011
Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.
Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici
(Legge n.10 del 09/01/91 – DPR n.412 del 26/08/93 – D.Lgs. n.192 del 19/08/05 – D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)
La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.
Impianti termici da autodichiarare: quali sono?
Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.
Responsabile dell’impianto: chi è?
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Obblighi del responsabile dell’impianto
L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:
◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);
◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;
◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.
Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?
La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).
Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?
Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:
- effettuare manutenzione all’impianto;
- pagare il contributo con bollettino;
- spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..
Pagamento della tariffa: come fare?
A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A
Autodichiarazione: quando farla?
Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.
Controllo dell’ente
La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.
Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione
Minore di 35 kW € 16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00
Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00
Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00
Attenzione:
Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B
Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio
Minore di 35 kW € 80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00
Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00
PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA
Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.
Servizio di Richiesta Intervento via WEB
La Multitherm mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare una richiesta di Assistenza Tecnica non solo con il consueto metodo telefonico, ma anche utilizzando il form on-line.
Queste le modalità:
compilare il FORM di Richiesta intervento via WEB in tutte le sue parti e il nostro personale vi contatterà per stabilire un appuntamento. Si raccomanda la compilazione completa, inserendo il modello e il difetto riscontrato della Caldaia o del Condizionatore.
Il Servizio sarà attivo H 24 7 giorni su 7. Mettendo a disposizione dell’utente e dell’installatore un metodo in più per effettare una richiesta di intervento, velocizzando il flusso della richiesta. Infatti con questo metodo, il nostro sistema informativo, controllerà se i dati sono già presenti nel nostro sistema inviando all’operatore addetto alla gestione delle assistenze un quadro completo della richiesta inoltrata.
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Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale. Legge 10/91
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (aggiornata con le modifiche apportate dal DLgs 192/05)
Scarica la “Legge 10/91” (244 Kb)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Pubblicata su: S.O. n. 6 a G.U. n. 13, 16/01/91
Riguardante: Risparmio energetico
Aggiornamenti agli allegati F e G. Decreto Ministeriale 17 Marzo 2003
Decreto Ministeriale 17 marzo 2003
scarica il “D.M. 17 marzo 2003” (13 KB) e gli “allegati I” (1.236 KB) e “II” (926 KB)
“Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
Emanato da: Ministero delle Attività Produttive
Pubblicato su: S.O. n. 60 a G.U. n. 86, 12/04/2003
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Esercizio degli impianti termici – Libretti di Impianto/Centrale (DPR412/93).
Modifiche ed integrazioni al regolamento. Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005
Deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05 – scarica il “Del. 192/05 ” (145 Kb)
“Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04”.
Emanata da: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Pubblicata su: G.U. n. 234, 07/10/2005
Riguardante: Sicurezza degli impianti gas – Accertamenti e verifiche
Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)